Recupero credito: ecco le regole da imparare. Il vademecum da stampare e conservare a casa vostra.
Abbiamo detto basta. Ma basta per davvero.
Basta alle continue aggressioni alle Famiglie indebitate.
Grazie alle regole del Garante per la protezione dei dati personali (“scaricate il manuale”) vogliamo nuovamente garantire alle Famiglie una difesa.
Tocca a Voi tutti imparate le regole di comportamento che devono essere osservate per un corretto espletamento dell’attività stragiudiziale di recupero crediti da fonte contrattuale. Senza tale conoscenza sarete vittime.
Con il Vademecum, in linea con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 (“Codice Privacy”), il Garante ha ribadito la necessità di rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza del trattamento, che devono essere osservati sia nella fase di raccolta delle informazioni sull’interessato (debitore o garante), sia nel contatto con lo stesso.
Le regole del vademecum
Il Codice Privacy tutela i dati personali degli interessati in quanto “persone fisiche” (vd. Art. 5 del Codice Privacy) e deve ritenersi che le regole del Vademecum debbano essere applicate non solo per il debitore principale ma anche per l’eventuale garante.
Cosa non possono fare
Secondo quanto previsto dal Vademecum, le sollecitazioni al pagamento devono avvenire con modalità tali da essere portate a conoscenza del solo interessato (debitore moroso/garante) e da non esercitare indebite pressioni su quest’ultimo.
Sono vietatele visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazioni ingiustificate a soggetti terzi (compresi familiari e vicini di casa) di informazioni relative al suo status di soggetto inadempient , oppure l’utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione, oppure affissioni di avvisi di mora sulla porta dell’abitazione del debitore;
devono invece essere utilizzati plichi chiusi, senza scritte specifiche e che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie a identificare il mittente
Conseguenze per il mancato rispetto
Fermi restando i diritti di cui all’art 7 del Codice Privacy in capo agli interessati (ad esempio, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, o il diritto di richiedere la cancellazione dei dati acquisiti in violazione della legge) e ferme pure le sanzioni amministrative e penali connesse alla violazione del Codice Privacy, è opportuno tener presente che eventuali condotte di indebita pressione sul debitore possono integrare fattispecie ulteriori di reato quali molestia (art. 660 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.).