Giornata nazionale contro il lavoro minorile

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione 12 giugno, intende ricordare la Giornata internazionale contro il lavoro minorile. Istituita nel 2002 dall’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro).Come si apprende dal sito dell’UNIRC (Centro Regionale dell’Informazione delle Nazioni Unite) il tema attribuito al 2019 è “i bambini non dovrebbero lavorare nei campi, ma nei sogni!”

Oggi i dati, secondo l’OIL, sono molto preoccupanti: 152 milioni di bambini sono sfruttati in quasi tutti i settori, sette su dieci sono impiegati illecitamente in agricoltura. Di questi circa 126 milioni sono impiegati in forme di lavoro pericoloso per il loro sviluppo psico-fisico. In Italia il numero supera ormai le 300mila unità.

Nel corso degli anni molto è stato fatto a livello internazionale per ridurre il fenomeno, basta ricordare la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, (CRC, Convention on the Rights of the Child), approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 Novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990 (Italia ha ratificato in data 5 settembre 1991) e le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) (Convenzione n.138 (1973); Convenzione n.182 (1999); Raccomandazione n.190 (1999); Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il primo luglio 2010; .

In Italia l’art. 37 della Costituzione recita: “La repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione” ed ancora “la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato”. Ricordiamo che la  legge n. 977/67 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), ancora vigente, che fissa a 15 anni l’età minima di ammissione al lavoro e, in ottemperanza al disposto costituzionale (art. 37), segna il distacco della disciplina legale del lavoro dei minori da quello femminile fino ad allora equiparati ed accomunati a livello normativo. Successivamente alcune norme son intervenute per regolamentare e intervenire meglio sul fenomeno (Legge 17 ottobre 1967, n.977, modificata dal decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345, di attuazione della direttiva n.94/33, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, così come integrato dal D.Lgs.n.262, del 18 agosto 2000: D.lgs 262/2000; legge 77/2003 in ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1996; L. 54/2006 (legge sull’affidamento condiviso; legge 248/2006; Circolare Ministero del Lavoro  n. 8906 del 04/07/2007; Nota Ministero del lavoro del 20/07/2007 n. 9799 (Innalzamento a 16 anni dell’età di ingresso al lavoro dei minori decorre dal 01/09/2007); TU 81/2008; Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 (Intervenuto contro il c.d. “caporalato”); art. 603-bis c.p.; Legge del 1° ottobre 2012, n. 172; art. 414 bis c.p.; art. 600-bis e 600-ter del c.p.; D. lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93 (lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia))

Il Coordinamento fa appello al Governo affinché introduca forme di vigilanza più rigide contro tale fenomeno perché ogni bambino è una risorsa preziosa e per avere un futuro sereno deve poter giocare nella spensieratezza e frequentare la scuola (art. 34 Cost.; art. 2; art. 3; art. 26 DUDU; art. 3 Convenzione sui diritti dell’infanzia).

Si auspicano maggiori attività didattiche di potenziamento e recupero in ogni istituto scolastico al fine di ridurre la dispersione scolastica e abbattere la cultura dell’illegalità, sottraendo alla criminalità organizzata nuova potenziale manovalanza.

“Io credo che i bambini nel mondo debbano essere liberi di crescere e diventare adulti, in salute, pace e dignità.” (Nelson Mandela)